Normativa 

Piano d'Area

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Articolo 1 – Finalità e norme vincolistiche
  1. Su tutto il territorio del Parco naturale dell’Orsiera-Rocciavrè non possono essere svolte attività ed effettuati interventi incompatibili con le finalità e gli obiettivi della legge istitutiva (L.R. 30 maggio 1980, n. 66).

  2. In particolare sul territorio del Parco, oltre a quanto disposto dalle leggi nazionali e regionali in materia di tutela dell’ambiente, della flora e della fauna, nonché delle leggi sulla caccia e sulla pesca, è fatto divieto di:

    1. aprire e coltivare cave e torbiere;

    2. esercitare l’attività venatoria;

    3. alterare e modificare la condizioni naturali di vita degli animali;

    4. danneggiare e distruggere i vegetali di ogni specie e tipo, fate salve le normali attività agricole e colturali;

    5. abbattere o comunque danneggiare gli alberi che abbiano un particolare valore ambientale, scientifico o urbanistico:

    6. asportare rocce o minerali, se non per scopi scientifici e didattici previa autorizzazione del Consiglio Direttivo;

    7. costruire nuove strade ed ampliare le esistenti se non in funzione delle attività agro-silvo-pastorali presenti sul territorio e della fruibilità pubblica del Parco;

    8. esercitare attività ricreative e sportive con mezzi meccanici fuori strada;

    9. effettuare interventi di demolizione di edifici esistenti o di costruzione di nuovi edifici o di strutture, stabili o temporanee, che possano deteriorare le caratteristiche ambientali dei luoghi.


Articolo 2 – Attività agro-silvo-pastorali
  1. Per le superfici a pascolo, individuate nella Tavola 2, l’utilizzo a scopo zootecnico è prioritario rispetto ad altri possibili usi. In caso di incompatibilità tra l’uso zootecnico ed altre utilizzazioni, dovrà essere favorito il primo, fatti salvi gli interventi espressamente previsti dal presente Piano.

  2. L’esercizio del pascolo si attua secondo le modalità ammesse dalle Prescrizioni di Massima e di Polizia forestale per i terreni sottoposti a vincolo della Provincia di Torino,rese esecutive con D.M. del Ministero Agricoltura e Foreste 29 dicembre 1965.

  3. Il pascolo nei boschi è ammesso con le limitazioni previste dalle Prescrizioni di Massima e di Polizia forestale. E’ ammesso l’uso di cani da parte delle maestranze all’alpeggio per il controllo del bestiame.

  4. E’ facoltà dell’Ente Parco, sulla base di studi ed approfondimenti specifici, imporre le seguenti limitazioni:

    - limitare il carico massimo del bestiame monticato;
    - prescrivere il pascolo a rotazione o altre modalità di utilizzo;
    - precludere il pascolamento in zone di prateria, pascolo arborato e pascolo cespugliato, ove si individui la presenza di habitat faunistici meritevoli di tutela o dove venga compromessa la funzione protettiva della vegetazione.

  5. Il personale di vigilanza dell’Ente Parco, unitamente alle guardie del Corpo Forestale dello Stato, è tenuto al controllo del numero dei capi di bestiame alpeggiante, in base ai verbali di assegnazione, dello stato sanitario degli stessi risultante dai certificati sanitari prescritti e del rispetto delle condizioni di cui ai contratti di affitto riguardanti l’uso degli edifici d’alpe a carattere residenziale e rurale.

  6. Sono ammessi gli interventi finalizzati al miglioramento fondiario, quali il riordino irriguo, la fornitura di energia secondo le modalità previste in normativa, il decespugliamento attuato senza l’uso di prodotti chimici.

  7. Gli interventi relativi alla viabilità indicati nei vigenti Piani di assestamento forestale (piste di esbosco e di servizio alle alpi pascolive), che non siano espressamente previsti e riconosciuti dal presente Piano, non sono ammessi.

  8. Sui fabbricati ad uso agro-silvo-pastorale individuati sulla Tavola 2, con la dicitura “fabbricati d’alpe” in legenda per i quali viene confermata la destinazione d’uso e ammessa quella agrituristica, sono ammessi interventi edilizi di manutenzione ordinaria e straordinaria, risanamento e ripristino, ristrutturazione secondo le tipologie ed utilizzando i materiali di cui all’articolo 9 della presente normativa;inoltre, ove siano previste opere di riorganizzazione funzionale (risistemazione della rete irrigua e dell’acquedotto, vasche per fertirrigazione, piccole turbine idrauliche per la produzione di energia9, in ragione della qualità del pascolo utilizzato, e ove si rilevi l’inadeguatezza dei fabbricati, si potrà procedere in prima istanza al recupero dei ruderi, purchè documentati catastalmente, e di cui siano ancora visibili, almeno da tre lati, i muri perimetrali, fissandone l’altezza massima (6 mt. per la parte residenziale e 3 mt. per quella rurale), l’orientamento della trave di colmo e l’inclinazione della falda del tetto (circa 30%); nel caso non esista tale possibilità, sarà ammessa la costruzione di una nuova stalla secondo le tipologie e i materiali di cui all’articolo 9, di altezza massima di mt. 3 e orientata rispetto agli edifici esistenti secondo le regole del luogo, di superficie coperta pari al massimo al 30% di quella esistente.

  9. I piccoli volumi usati come deposito per attrezzi e materiali possono essere recuperati per usi accessori alla residenza; eventuali piccoli volumi in quota possono essere utilizzati come ricoveri per la mungitura e in assenza di questi sono utilizzabili solo strutture mobili quali tende.

  10. La viabilità di accesso deve essere eseguita secondo le norme di cui all’articolo 12.

  11. Le opere di urbanizzazione necessarie per la riorganizzazione debbono essere eseguite secondo i criteri di cui all’articolo 15.

  12. Sui fabbricati abbandonati individuati sulla Tavola 2 non è ammesso alcun intervento, salvo la loro demolizione.


Articolo 3 – Interventi edilizi
  1. All’interno del territorio del Parco sono presenti alcuni raggruppamenti di abitazioni rurali che in alcuni casi formano veri e propri nuclei ovvero insediamenti ravvicinati, individuati sulla Tavola n. 3.

  2. Gli interventi edilizi ammessi per i singoli edifici sono limitati alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione di tipo A ed ampliamenti nel limite del 20% della superficie utile esistente fino ad un massimo di 25 mq. I P.R.G.C., in sede di adeguamento al presente Piano dovranno definire i nuclei da sottoporre a Piano di recupero, esteso a tutta l’are dei nuclei edificati, per quanto riguarda interventi di ristrutturazione di tipo B e ricostruzione dei ruderi, ove documentati catastalmente e di cui siano visibili i muri perimetrali almeno per tre lati: Il Piano di recupero deve fissare l’altezza massima (entro i 6 metri), l’orientamento della trave di colmo e l’inclinazione della falda del tetto (intorno al 30%) e disciplinare i cambi di destinazione d’uso ammessi (residenziale, agrituristico, ricettivo) compatibilmente con le finalità della legge istitutiva(L.r. 56/77 e s.m.i., art. 41 bis).

  3. Le tipologie ed i materiali, distinti secondo le caratteristiche delle diverse vallate alpine del Parco, sono quelle descritte all’articolo 9. Il piano di recupero deve inoltre dare indicazioni per il rispetto delle distanze tra gli edifici, le loro pertinenze (cortili, prati, orti, selciati), gli spazi ed i manufatti comuni in modo da non alterare la composizione dei volumi che caratterizzano i nuclei alpini; in particolare debbono essere conservate ed eventualmente ricostruite le recinzioni in pietra, legno, siepe; debbono essere inoltre mantenuti e ripristinati i selciati dei viottoli. I pozzi, le vasche (abbeveratoi e lavatoi), le fontane, i forni, i ripari, le cappelle e le lapidi votive ed ogni altro elemento caratteristico deve essere mantenuto e restaurato secondo la documentazione storica esistente ed eventualmente ricostruito fedelmente.

  4. I fabbricati accessori adiacenti ed i piccoli volumi isolati quali depositi per attrezzi e per alimenti, pollai e ricoveri per animali, possono essere ripristinati solo per usi accessori alla residenza civile e rurale.

  5. Per quanto riguarda le opere di urbanizzazione primaria che si renderanno necessarie valgono le norme di cui all’articolo 15.

  6. Per gli edifici a carattere rurale diffusi su tutto il territorio del Parco, in cui la funzione abitativa e quella agro-silvo-pastorale non sono distinte né preponderanti l’una rispetto all’altra sono ammessi interventi edilizi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione ed ampliamento una tantum del 20% della superficie utile fino ad un massimo di 25 mq.; è altresì ammessa la ricostruzione di ruderi purchè non richiedano nuove opere infrastrutturali primarie, documentati a catasto e di cui siano visibili i muri perimetrali almeno per tre lati e purchè si fissi l’altezza massima considerando la media dell’altezza dei fabbricati circostanti, nel rispetto dell’orientamento originale dell’edificio e purchè l’inclinazione della falda del tetto sia quella caratteristica del luogo.

  7. Le tipologie ed i materiali con i quali realizzare le opere sono quelli indicati all'articolo 9.

  8. È ammesso il cambio di destinazione d’uso a residenza per usi agrituristici e ricettivi secondo le finalità della legge istitutiva.

  9. Su tutto il territorio del Parco è concesso recintare i fondi esclusivamente con recinzioni in legno, in pietra e con siepi a verde, fatto salvo quanto previsto al successivo comma.

  10. I terreni di pertinenza dei fabbricati, sia interni, sia esterni ai nuclei frazionali, possono essere recintati con muretti in pietra, con recinzione in legno ovvero con paletti e rete metallica purchè mascherata con siepe a verde composta con specie vegetali alpine. I recinti per la custodia di animali, gli orti e gli appezzamenti in attualità di coltivazione annessi ai fabbricati possono essere altresì recintati con paletti a rete metallica verde o con paletti in legno e fili metallici tesi orizzontali.


Articolo 4 – Area attrezzata di Pian dell’Alpe
  1. Sull’area di Pian dell’Alpe, definita al 2° comma dell’articolo 2 della legge istitutiva del Parco “area destinata alle attrezzature ricettive per l’impiego sociale del tempo libero”, valgono le indicazioni e le previsioni insediative della scheda n.1 (Tavola n. 3 ). Esse assumono valore prescrittivi per le previsioni quantitative mentre hanno valore di indirizzo progettuale per quanto concerne l’organizzazione spaziale, definita dal Piano Particolareggiato Esecutivo di cui al successivo comma 3.

  2. Le previsioni insediative sono così definite:
    - struttura ricettiva polivalente: essa va organizzata attraverso l’utilizzo coordinato delle strutture esistenti a Pian dell’Alpe, anche mediante limitate integrazioni volumetriche sia per la parte alberghiera che di servizio con funzioni di ristoro, ricreative e di supporto al campeggio.
    - campeggio: a norma dell’articolo 16, 2° comma, della legge regionale 31 agosto 1979, n. 54, e delle leggi regionali 27 maggio 1980, n. 63, e 30 agosto 1984, n. 46; max n. 30 piazzole solo per tende;
    - parcheggi:

    1. n. 50 posti auto in area sistemata secondo i criteri di cui all'articolo 12 della presente normativa;

    2. è possibile ricavare posti-auto sotterranei con copertura inerbita;

    3. realizzazione di piazzole lungo la strada che sale da Balboutet.


  3. Le modalità di intervento debbono essere previste in apposito Piano Particolareggiato Esecutivo da sottoporre al parere della Commissione di cui all’articolo 8 della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20.

  4. Nella redazione del Piano Particolareggiato dovranno essere condotti approfondimenti relativamente al rischio valanghivo ed alla sicurezza del dissesto idrogeologico.



Articolo 5 – Tutela di edifici e manufatti di valore storico –artistico ed ambientale
  1. All’interno del territorio del Parco si trovano edifici monumentali come il Forte di Finestrelle e la Certosa di Monte Benedetto, sottoposti a vincolo a norma della legge 1 giugno 1939, n. 1089; “Tutela delle cose di interesse artistico e storico”.

  2. Per quanto riguarda il Forte di finestrelle deve essere predisposto un programma d’interventi che ne definisca le funzioni e tramite un successivo Piano Particolareggiato le destinazioni d’uso e gli interventi. Le opere edilizie ammesse sono quelle di risanamento e ripristino conservativo e di restauro, così come definite all’articolo 13, sub c), della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, e successive modificazioni ed integrazioni. In attesa dello studio generale sono comunque ammesse le opere volte a garantire la sicurezza: sono altresì concedibili interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. Il Forte può essere destinato a Museo della Valle (storico-etnografico) e possono essere ricavate due aree attrezzate ed un parcheggio rispettivamente presso il ponte levatoio e la strada statale della Val Chisone; un’altra area a parcheggio può essere ricavata presso il Forte Serre Marie.

  3. Per quanto riguarda il complesso della Certosa di Monte Benedetto l’uso della chiesa, soggetta ad interventi di restauro è stabilito da una convenzione tra le proprietà e l’Ente Parco e riguarda esclusivamente usi culturali e didattici guidati; all’interno di questi rientrano gli approfondimenti archeologici sulla parte religiosa del complesso. Per gli annessi fabbricati d’alpe sono ammesse opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo nel rispetto della destinazione agro-pastorale e con particolare attenzione alla sistemazione dell’area.

  4. Per le cappelle distribuite sul territorio del Parco ed individuate sulla Tavola 3 del Piano – tutelate ai sensi dell’articolo 4 della legge 1 giugno 1939, n. 1089 – sono ammesse opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo.

  5. Il Fortino Sellery, di cui rimane solamente il perimetro a stella delle mura, deve essere ripulito dalla vegetazione cresciuta intorno in modo da essere reso disponibile alla fruizione guidata.

  6. Per quanto riguarda le casermette del Colle delle Finestre e le Fortificazioni del Monte Pelvo può essere prevista una sistemazione in funzione di una fruizione guidata, in ragione del loro interesse storico, previe le opere necessarie a garantire la sicurezza dei visitatori.

  7. Per quanto riguarda i manufatti sparsi di valore storico-ambientale quali cappelle e lapidi votive, croci, fontane, vasche, pozzi, ponticelli, muretti in pietra a secco, forni, selciati, ripari, valgono le norme di cui all’articolo 3.


Articolo 6 – Tutela di beni di interesse archeologico, paleontologico e fossile
  1. I reperti archeologici, paleontologici e fossili sono tutelati a norma della legge 1 giugno 1939, n. 1089, come “cose che interessano la paleontologia, la preistoria e le primitive civiltà”.

  2. La legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, e successive modificazioni ed integrazioni, all’articolo 13, 7° comma, sub a), dichiara in edificabili le “aree da salvaguardare per il loro interesse storico, ambientale, etnologico ed archeologico”: è pertanto fatto divieto di eseguire opere e manufatti edilizi, movimenti terra e scavi.


Articolo 7 – Tutela di elementi caratteristici del paesaggio
  1. Tutto il territorio del Parco è tutelato ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 431, ed il presente Piano assume valore di strumento di tutela ai sensi dell’articolo 2 della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20, “Norme in materia di tutela di beni culturali, ambientali e paesistici”.

  2. In particolare, per quanto riguarda gli elementi che possono essere considerati di valore ambientale e documentario presenti all’interno dell’area del Parco, si segnalano beni di tipo naturalistico quali sorgenti, cascate, rii, laghi, creste, morene, valli, boschi ed alberi isolati. Molti di questi beni rientrano tra le categorie tutelate ai sensi della legge 431/85 e gran parte del territorio del Parco è situato oltre la quota di 1600 mt. Esistono inoltre alcune aree gravate da usi civici nei Comuni di Bussoleno, Meana ed Usseaux.



Articolo 8 – Orti botanici
  1. Gli orti botanici da realizzare prioritariamente sono individuati sulla Tavola 3 e, ove possibile, possono usufruire dei locali presenti sul posto ad uso del Parco o a tal fin convenzionati. Eventuali piccoli volumi nuovi necessari per le attrezzature e le visite debbono essere realizzati in legno o pietra secondo le tipologie di cui all’articolo 9.
    E’ consentito comunque, previo parere favorevole dell’Ente, individuare altre aree da destinare a tale scopo.



Articolo 9 – Tipologie edilizie e tipi di intervento
  1. Gli interventi edilizi di manutenzione ordinaria e straordinaria, ristrutturazione, risanamento, restauro ed ampliamento definiti dalla circolare n. 5/SG/URB del 27 aprile 1984 previsti su edifici e manufatti all’interno del Parco dovranno attenersi alle seguenti prescrizioni relative a materiali e tecniche d’intervento:

    1. Fabbricati d'Alpe: Per quanto riguarda la muratura in pietra o intonacata valgono le prescrizioni individuate per ogni altro tipo di fabbricato;
      per quanto riguarda la copertura, ove esista ancora quella di lose, o queste siano recuperabili sul posto, esse vanno utilizzate ed il tetto va rifatto o ripristinato con lo stesso materiale; ove invece non esista più la copertura originale sarà possibile utilizzare la lamiera recata preverniciata di colore grigio scuro, se nelle vicinanze esistono ancora tetti in lose, ovvero in color testa di moro;
      l’orditura va eseguita in legno di larice o abete trattato con impregnante; i serramenti con scuri ad anta saranno preferibilmente in legno trattato, secondo le caratteristiche tecniche previste per gli altri edifici; per ragioni di sicurezza e per grossi volumi sono ammessi anche in metallo trattato con vernice antiruggine e tinteggiati in colori scuri (grigio, marrone, amaranto, verde) adatti ai colori del luogo;

    2. Muratura: in pietra locale a vista, legata con malta a grana grossa di colora bruno chiaro o grigio (così da riprendere le tonalità delle composizioni locali di sabbia e calce);
      - in Valsusa è tradizionalmente in uso una maggior percentuale di muratura intonacata con impasto a grana grossa di colore sabbia o grigio (composizione malta comune per murature: calce spenta in pasta mc. 0,350 – sabbia mc 1,00 – composizione malta bastarda per murature: calce idraulica q. 1,30 – cemento tipo 325 mc 1,00 – sabbia mc 1,00);
      - nelle Valli Chisone e Sangone la pietra dovrà sporgere di qualche centimetro rispetto al piano del legante;
      - i corsi in pietra a spacco o squadratura saranno più o meno regolari a seconda del materiale in uso sul luogo;

    3. Tinteggiature: su muratura esterna: la coloritura degli intonaci dovrà essere eseguita con pigmenti (ossidi) mescolati direttamente nell’impasto dell’intonaco;
      la scelta del colore e relativa percentuale di pigmento sarà fatta sul cantiere con campionatura dalla Direzione lavori alla presenza di tecnici dell’Ente Parco;

    4. Aperture: si raccomanda di mantenere il più possibile il numero, la dimensione e la composizione di quelle esistenti;
      dato il problema della scarsità di luce nei locali interni sarà di volta in volta valutata l’opportunità di aprire nuove aperture sui progetti secondari;
      in genere per le finestre dovrà prevalere la forma quadrata;
      si dovranno inoltre mantenere gli architravi ed i davanzali in legno o pietra, le grate, la strombatura ed eventuali tinteggiature di contorno;
      gli eventuali allargamenti dovranno comunque essere contenuti nell’ordine di pochi centimetri;
      i telai dei serramenti non vanno posti a filo del profilo esterno delle aperture;

    5. Serramenti: in legno di larice o abete, con chiusura ad anta: è opportuno che il legno venga trattato con vernice impregnante antimuffa,antitarlo ed insetticida e che non si alteri il colore naturale chiaro o scuro del legno;

    6. Tetti dei fabbricati civili: la copertura va eseguita in “lose” locali, preferibilmente “a spacco”, posate a regola d’arte secondo gli usi del luogo;
      sono ammissibili anche lose squadrate (per la Val Chisone si tratterà di pietra di Lucerna): per garantire la stabilità della copertura le lose potranno essere fermate con chiodi o graffe;
      l’orditura sarà in travi in larice o abete preferibilmente non squadrati, in modo da rendere meno rigido l’andamento del tetto, e trattati con impregnante;
      va mantenuta l’inclinazione naturale della falda del tetto e l’orientamento della trave di colmo;

    7. Gronde: rame o legno sono i materiali preferibili, ma possono anche essere utilizzate quelle in acciaio zincato preverniciato di colore scuro;

    8. Elementi caratteristici: vanno conservati e ripristinati: si tratta di scale in pietra o legno, balconi con relative ringhiere e balaustre, logge, pilastri e colonnine in pietra, affreschi e meridiane per quanto riguarda gli edifici; per quanto riguarda i nuclei si tratta di fontane, pozzi, abbeveratoi, lavatoi, forni, selciati, recinzioni;

    9. Piccoli volumi: possono essere recuperati una tantum per la realizzazione di servizi igienici ed accessori alla residenza, in particolare se adiacenti al fabbricato principale;
      potranno essere utilizzati anche come ricovero attrezzi, mezzi meccanici e a motore o per volumi tecnici (impianti riscaldamento, energia, acqua, depurazione) o ad uso del Parco come casotti di sorveglianza e di servizio o per la pesca;
      le opere vanno eseguite secondo le caratteristiche tecniche individuate per gli altri fabbricati;
      possono essere realizzate piccole strutture ad uso “apiari” composte di tettoia di altezza massima di mt. 2,40, di superficie massima di mq. 10 con sostegni in legno e copertura in legno o pietra.

  2. Va data attuazione alle leggi statali e regionali ed alle relative normative tecniche per l’abolizione delle barriere architettoniche.





Articolo 10 – Strutture ricettive
  1. I campeggi debbono essere realizzati nel rispetto delle norme di cui al 2° comma dell’articolo 16 del testo coordinato delle leggi regionali 31 agosto 1979, n.54, 27 maggio 1980, n. 63 e 30agosto 1984 , n. 46. Essi sono individuati nella Tavola 3.

  2. Nel Centro di Soggiorno di Prà Catinat il padiglione già ristrutturato (Edoardo Agnelli) è adibito a funzioni ricettive e didattiche e sono ammesse opere di manutenzione ordinaria e straordinaria; anche per quanto riguarda il padiglione Tina Nasi verrà predisposto a cura delle amministrazioni competenti un opportuno progetto che prevede opere di ristrutturazione per usi scientifici, culturali e didattici con funzione ricettiva ad essi coordinata.

  3. I posti tappa della Grande Traversata delle Alpi trovano posto presso strutture ricettive (rifugi alpini e foresterie) e fabbricati d’alpe e sono individuati nella Tavola 3 del presente Piano.

  4. I rifugi alpini sono individuati nella Tavola 3: sono consentiti interventi di riorganizzazione funzionale da attuarsi attraverso opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, ristrutturazione edilizia e limitati ampliamenti da eseguirsi in pietra, nella misura del 20% del volume esistente “una tantum”, con il massimo di 25 mq. di superficie, con serramenti e ante in legno naturale trattato e copertura in lamiera grecata preverniciata di colore scuro, ove non esista più la copertura in lose. Ove già esistono serramenti in metallo, essi possono essere conservati e adottati negli eventuali ampliamenti. Particolare attenzione dovrà essere dedicata al problema dello smaltimento dei rifiuti, che non dovranno essere raccolti attorno al rifugio né interrati nei pressi; ove possibile dovrà essere effettuata la raccolta differenziata. Va favorito l’utilizzo di fonti rinnovabili di energia quali piccole turbine idroelettriche, uso di energia solare e fotovoltaica tramite le risorse messe a disposizione delle leggi statali e regionali di settore. Il trattamento dei liquami va eseguito secondo i criteri della circolare n. 2 ECO del gennaio 1991 in applicazione della legge regionale 26 marzo 1990, n. 13.

  5. Sono ammesse ristrutturazioni di fabbricati agricoli per finalità agrituristiche.



Articolo 11 – strutture ad uso del Parco
  1. In generale i casotti di sorveglianza debbono trovare posto presso strutture ricettive (rifugi e foresterie) o in locali annessi a fabbricati d’alpe; in località Pian dell’Orso (Val Sangone) può esserne ricavato uno risistemando i locali annessi alla cappella.

  2. I casotti di sorveglianza sono individuati in base alle attuali necessità sulla Tavola 3. In considerazione dell’alto numero di locali abbandonati sul territorio del Parco, deve essere data precedenza alla sistemazione di casotti presso fabbricati da ristrutturare; solamente in mancanza di tale possibilità, in zone dove è comprovata la necessità di strutture fisse di sorveglianza, si potranno edificare piccoli volumi in pietra o in legno secondo le tipologie di cui all’articolo 9, nella misura massima di mq. 10 di superficie e con altezza massima di mt.2,70.

  3. Per la sede di Prà Catinat, ristrutturata come casa del Parco e Centro visita ed ove è sistemato anche un piccolo museo naturalistico e una foresteria a uso del Parco per attività di studio e sorveglianza, sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.



Articolo 12 – viabilità
  1. La viabilità principale del Parco è individuata sulla Tavola 3 del presente Piano e si distingue in:

    1. Viabilità principale, generalmente sterrata, percorribile con mezzi motorizzati, fatte salve norme regolamentari del Parco;

    2. Sentieri e mulattiere percorribili a piedi, a cavallo e in bicicletta, fatte salve norme regolamentari del Parco;

    3. Percorsi per sci di fondo, alpinistici e didattici.

  2. Non è ammessa l’apertura di nuove strade in aree boscate e in tutte le aree soggette a dissesto, così come previsto dall’articolo 30 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, e successive modificazioni e d integrazioni. Nel caso debba essere trasportato del materiale per opere edilizie o per attività di servizio agro-silvo-pastorale in aree non servite da infrastrutture viarie, si dovrà ricorrere all’uso dell’elicottero, ad eventuali teleferiche o al trasporto con animali.

  3. Per quanto riguarda la rete viaria esistente, su tutto il territorio del Parco, sono consentite esclusivamente opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, secondo i seguenti criteri:

    1. La scarpata non superiore a 45°, va consolidata mediante l’inerbimento con sistemi bioingegneristici compatibili con l’ambiente (viminate e graticciate);

    2. Eventuali muretti di contenimento debbono essere realizzati in pietra (qualora la pendenza del pendio sia superiore a 45°);

    3. Lungo la carreggiata debbono essere sistemate canalette per il drenaggio delle acque, laterali e trasversali, posate a distanza proporzionale alla pendenza della strada;

    4. Debbono essere realizzate tutte le opere di drenaggio necessarie perché il manufatto non interrompa il naturale scorrimento delle acque e non si formino fenomeni di ruscellamento e di dilavamento.

  4. Le sezioni e le rispettive fasce di rispetto debbono corrispondere a quelle di cui al D.M. 1404/68 e all’articolo 27 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, e successive modificazioni ed integrazioni.

  5. D’intesa con i Comuni, le Comunità Montane e i Consorzi di gestione, l’Ente Parco deve individuare i punti ove prevedere sbarramenti in modo da consentire l’accesso solamente ai proprietari dei fondi, per servizio pubblico, sorveglianza e soccorso, ai sensi della legge regionale 9 agosto 1989, n.45.

  6. Per quanto riguarda la strada provinciale del Colle delle Finestre sono possibili interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria da eseguirsi tramite convenzione con l’Amministrazione provinciale: occorre mantenere i muretti in pietra a secco per il loro valore storico e ambientale, sostituire il guard-rail metallico sul ponte sul torrente Arneirone (versante Val Susa) e sostituire i blocchetti in cemento prefabbricati messia sostegno della strada con funzione di drenaggio sopra l’alpe di Pequerel (versante Val Chisone); occorre altresì mascherare in pietra i cordoli e i muretti in cemento sul tratto da Prà Catinat a Fenestrelle; ove si rendano necessarie opere di consolidamento del fondo stradale, esse vanno eseguite con tecniche che non impermeabilizzino il suolo; ove possibile debbono essere ricavate con piccoli sbancamenti del terreno piazzole per la sosta delle auto sul tratto dal colle delle Finestre alla “Fontana di Prà Catinat” avendo cura di osservare i criteri esecutivi individuati nel presente articolo; per quanto riguarda la cava di prestito utilizzata dalla Provincia per ricavare terra da spandere sulla carreggiata della strada stessa, occorre definire la localizzazione e la quantità di terreno asportabile annualmente, tramite una convenzione con l’Ente Parco che fissi le modalità di risistemazione dei luoghi: l’area libera ricavata sarà utilizzata come area attrezzata per la sosta dei visitatori.

  7. È consentita la predisposizione di un accesso alla Palazzina Sertorio previa presentazione di un progetto esecutivo da sottoporre anche ai pareri dell’Ente di gestione del Parco e del Settore Prevenzione dal Rischio Geologico, Meteorologico e Sismico.

  8. Per quanto riguarda i sentieri e le mulattiere debbono essere mantenuti – e se necessario risistemati - il selciato o eventuali gradini in pietra o in legno;



Articolo 13 - Parcheggi
  1. Al fine di garantire un minimo impatto sull’ambiente naturale da parte dei mezzi motorixzati in genere, risulta necessario promuovere tutte le iniziative volte a favorire forme di trasporto pubblico e collettivo tra i fondovalle e le località di principale affluenza.

  2. Le aree individuate sulla Tavola 3 del Piano come aree a parcheggio sono state localizzate intorno al limite del confine del Parco, presso i punti di partenza dei principali sentieri, prevedendo la realizzazione di aree di sosta attrezzate per il pic-nic, in modo da sgravare altre aree del Parco più sensibili da un punto di vista ambientale.

  3. La localizzazione puntuale catastale dei parcheggi previsti all’interno del Parco dovrà essere definita tramite convenzione, d’intesa tra Comuni e l’Ente Parco, nell’ambito delle localizzazioni previste sulla Tavola 3 in base a:
    - Rischi di carattere idrogeologico;
    - Limiti imposti dalla morfologia del terreno;
    - Disponibilità dei terreni;
    - Compatibilità rispetto alle aree boscate e a pascolo;
    - Reale afflusso delle auto.

  4. Gli sbancamenti e i riporti di terreno, quando siano necessari per aumentare la ricettività di un sito, dovranno essere attuati garantendo il minor danno ambientale, mediante accurate opere di drenaggio per lo smaltimento delle acque meteoriche; sarà necessario inerbire eventuali scarpate (pendenza massima di 45°) ed eseguire in pietra i muretti di contenimento. Sarà possibile sistemare con piccole opere di movimento terra slarghi preesistenti e piazzole lungo le strade di accesso, secondo le medesime caratteristiche tecniche delle opere.



Articolo 14 – aree di sosta
  1. Le aree di sosta sono individuate prevalentemente presso le aree parcheggio (v. Tavola 3) in modo da contenere l’afflusso dei visitatori in aree considerate meno fragili da un punto di vista ambientale. Una convenzione tra gli operatori pubblici ed eventualmente privati ne regolerà l’utilizzo.

  2. Le strutture necessarie (servizi igienici, panchine, tavoli, barbecue, fontanelle, cestini etc.) dovranno uniformarsi ad un unico schema tipologico che deve essere approvato dall’Ente Parco: i materiali da utilizzare saranno preferibilmente la pietra e il legno in modo da non contrastare con l’ambiente naturale.



Articolo 15 – infrastrutture
  1. Entro il territorio del Parco naturale, per i delicati equilibri ambientali connessi alla conservazione e alla tutela della flora e della fauna, oltre che nei confronti degli equilibri di ordine idrogeologico e forestale, non sono ammesse:
    - Linee elettriche ad alta tensione e relative cabine di trasformazione e tralicci;
    - Impianti ed antenne per teleradiocomunicazioni, fatti salvi quelli funzionali alla vigilanza ed al soccorso;
    - Eventuale creazione di invasi e sbarramenti;
    - Nuoviimpianti di risalita a fune e relative attrezzature.

    Va curato l’inserimento ambientale degli impianti di risalita esistenti e delle relative piste di discesa.

  2. Tutti gli impianti a rete (illuminazione-energia, idrico-saniatrio, gas-riscaldamento, telefono) devono essere interrati e si deve aver cura di ripristinare la cotica erbosa e di inerbire il terreno dove è stato effettuato lo scasso; le attrezzature visibili (cabine elettriche e telefoniche, chiusini di acquedotti e vasche di fertirrigazione) debbono essere costruite in pietra o rivestite in pietra disposta a regola d’arte; i collettori di fognatura devono confluire in opportune fosse di depurazione delle acque, interrate; per la raccolta rifiuti selezionata saranno utilizzate, ove possibile, cassette di legno, trattate con impregnante: altri tipi di contenitori debbono essere raggruppati in zone decentrate ed eventualmente mascherati da siepe a verde o alberi o muretti in pietra; i serbatoi del gas liquido da riscaldamento (GPL) debbono essere sistemati a distanza regolamentare dagli edifici, interrati e mascherati secondo la normativa dei VV.FF. di prevenzione-antincendio e mascherati con alberature; per quanto riguarda i corpi illuminanti esterni, la loro tipologia dovrà essere approvata dall’Ente Parco.

  3. È fatto obbligo di mantenere in buone condizioni le piste sciistiche di discesa esistenti con interventi volti a impedire fenomeni erosivi. E’ fatto divieto di aprire nuove piste di discesa, nonché eseguire nuovi impianti di risalita.



Articolo 16 - aree boscate
  1. Per la gestione delle aree boscate (protettive, produttive e arbusteti protettivi), individuate nella Tavola 2 si attuano le vigenti normative di settore;
    - L.R. 4 settembre 1979, n.57, e successive modificazioni;
    - Prescrizioni di Massima e di Polizia forestale.

  2. Per le aree boscate del Parco si attuano gli interventi previsti dai Piani di assestamento forestale vigenti, ove esistenti per quanto compatibili con le direttive del presente Piano d’Area, con particolare riguardo alle piste di esbosco ed i servizi alle alpi pascolive.

  3. Nella Pineta di Prà Catinat, individuata nella Tavola 2, gli eventuali prelievi di legname dovranno tenere conto delle funzioni ricreative e paesaggistiche del bosco. A tal fine i tagli, necessari anche a garantire la rinnovazione, dovranno essere eseguiti secondo la tecnica del “taglio raso a buche”, da effettuarsi su piccole superfici (500-600 mq.), distribuite sul terreno con maglia rada. L’esbosco dovrà avvenire mediante funi a sbalzo o comunque senza l’apertura di piste.

  4. Per i boschi della Val Sangone, fino all’approvazione del relativo Piano di assestamento, non sono consentiti interventi nei boschi di latifoglie miste riconducibili a forme di ricostituzione della faggeta, nei lariceti naturali e negli arbusteti ad Ontano alpino e a Rododendro e Mirtilli, mentre sono ammessi diradamenti selettivi nei rimboschimenti a larice ove la densità sia eccessiva.

  5. Gli interventi relativi alla visibilità indicata nei vigenti Piani di assestamento forestale (piste di esbosco e di servizio alle Alpi pascolive), non espressamente previsti e riconosciuti dal presente Piano, non sono ammessi.

  6. L’Ente Parco dovrà segnalare alla Regione le singole piante di particolare pregio naturalistico-ambientale di cui vietare l’abbattimento, anche qualora le piante stesse abbiano raggiunto la maturità commerciale, ai sensi dell’articolo 15, ultimo comma, della legge regionale 4 settembre 1979, n.57.

  7. Nelle aree boscate sono vietate nuove costruzioni ed opere infrastrutturali, fatti salvi i seguenti interventi:
    - Quelli espressamente previsti dal presente Piano;
    - Interventi edilizi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione, attuati secondo le tipologie di cui all’articolo 9, anche con cambio di destinazione d’uso a fini residenziali o per le attività di fruizione e gestione del Parco;
    - Ripristino e manutenzione della viabilità esistente, compresi limitati adeguamenti funzionali;
    - Opere di urbanizzazione primaria al servizio esclusivo degli insediamenti esistenti ad uso agro-silvo-pastorale, di soccorso e sorveglianza e di fruizione pubblica;
    - Teleferiche temporanee per i trasporto di materiali al servizio di attività agro-silvo-pastorali, di soccorso, sorveglianza e di fruizione pubblica;
    - Opere relative alla protezione dagli incendi ed alla sicurezza idrogeologica quali piste tagliafuoco e paravalanghe purchè autorizzate dall’Ente Parco.



Articolo 17 - Corsi d’acqua e laghi
  1. È vietata ogni nuova edificazione, oltre che le relative opere di urbanizzazione, lungo le sponde dei principali corsi d’acqua e dei laghi naturali e artificiali, individuati sulla Tavola 2 del presente Piano, secondo i limiti di distanza previsti dall’articolo 29 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, e successive modificazioni ed integrazioni.

  2. È fatto divieto di alterare le condizioni del terreno circostante le sorgenti con movimenti di terra.

  3. Per quanto riguarda le prese degli acquedotti le stesse debbono essere protette per assicurarne la potabilità; va osservata una fascia di rispetto regolamentare di 200 metri prevista dal DPR n. 236/88; i manufatti debbono essere costruiti in pietra e se la muratura è in cemento essa deve essere rivestita in pietra disposta a regola d’arte. Ai sensi della legge 833/78 è comunque compito delle guardie del Parco segnalare ai Comuni interessati eventuali condizioni di precarietà igienica delle zone interessate.

  4. L’Ente Parco dovrà promuovere un censimento a completamento dei dati già raccolti e riportati sulla Tavola 2 riguardanti sorgenti libere e incanalate, in modo da individuare la portata e la qualità delle acque, distinguere le possibilità d’uso come abbeveratoi per animali o per usi civili liberi o da chiudere ad uso acquedotto con prese



Articolo 18 – ripristini
  1. Per qualsiasi opera che comporti movimento terra, al termine dei lavori debbono essere eliminate buche e avvallamenti scoscesi e deve essere ripristinata la cotica erbosa e l’eventuale vegetazione preesistente all’intervento.

  2. Le discariche o cave abbandonate o aree che presentino fenomeni di dilavamento, ruscellamento o comunque dinamiche di abbandono e rischio idrogeologico, debbono essere oggetto di appositi progetti di intervento, mirati alla bonifica e al ripristino ambientale di dette aree, approvati dall’Ente Parco.



Articolo 19 – discariche e cave
  1. Non sono consentite discariche all’interno del territorio del Parco. Tutto il materiale di scarico e i rifiuti debbono essere convogliati nelle discariche presenti all’esterno, attraverso apposita raccolta .

  2. Su tutto il territorio del Parco non è possibile aprire cave. Per quanto riguarda l’area di prestito di materiale per la manutenzione della strada del Colle delle Finestre, utilizzata dall’Amministrazione Provinciale, essa deve essere oggetto di una convenzione con l’Ente Parco che indichi la quantità di materiale estraibile annualmente e le modalità di ripristino, secondo quanto previsto al precedente articolo 18.



Articolo 20 – salvaguardia idrogeologica
  1. A seguito dell’abbandono parziale dell’attività agro-silvo-pastorale in montagna e considerata anche la rapidità dei versanti e la cattiva consistenza dei terreni, si rendono necessarie le seguenti opere aventi funzione di salvaguardia idrogeologica, oltre a quelle già previste nei Piani di assestamento forestale:

    - La ripulitura delle basse sponde degli alvei dei torrenti nei tratti individuati sulla Tavola 2 del presente Piano; dovranno altresì essere presi accordi da parte dell’Ente Parco con i Comuni e le Comunità Montane, sentiti i Servizi Forestali e geologici competenti, perché la ripulitura prosegua nei tratti inferiori degli alvei per non creare scompensi nel regime delle acque; ove necessario dovranno essere predisposti studi volti a definire eventuali opere di regimazione delle acque;
    - Il ripristino della rete irrigua abbandonata, in particolare nei pressi delle borgate e dei fabbricati d’alpe;
    - Lo sfalcio dei prati in quota;
    - Il drenaggio delle acque e la posa di canalette trasversali e laterali, oltre alla ripulitura di quelle esistenti sui tratti di strada all’interno del Parco.

  2. È vietato ogni nuovo intervento che insista sulle aree di frana attiva individuate sull’Allegato cartografico 2 del presente Piano; si rendono altresì necessarie sulle aree stesse opere di rimboschimento e/o drenaggio delle acque, per contenere fenomeni di rischio idrogelogico.

  3. In particolare, per quanto riguarda l’area compresa tra Adret e Pian Cervetto, lungo il confine del Parco e il monte Cornetto , area dove esistono insediamenti abitativi stabili e temporanei, civili e rurali, e anche ricettivi, le opere edili dovranno essere limitate alla ristrutturazione edilizia con piccoli ampliamenti di volume per adeguamenti tecnologici e servizi igienici una tantum fino ad un massimo del 20% della superficie utile e in ogni caso non superiore a 25 mq., al fine di non gravare il terreno con nuovi pesi. Non possono essere aperte nuove strade e su quelle esistenti debbono essere eseguite opere di drenaggio e delle acque e di consolidamento delle scarpate tramite inerbimento, con pendenza al massimo di 45°, o con opere di consolidamento del terreno realizzate con sistemi compatibili con l’ambiente, possibilmente fino alla frazione Ballai, in Comune di Bussoleno; ulteriori opere di consolidamento debbono essere eseguite sotto il controllo del Servizio Regionale di prevenzione dal rischio idrogeologico e sismico. Allo stesso controllo sono sottoposte le infrastrutture previste, per le quali va posta particolare attenzione al problema del drenaggio delle acque.

  4. Le aree interessate dalle valanghe ricorrenti, e quindi soggette a rischio, sono individuate sull’allegato cartografico 2 del presente Piano e non sono edificabili. Eventuali interventi consentiti dal presente Piano su strutture esistenti devono essere accompagnati da uno studio dettagliato del rischio valanghivo e delle eventuali opere di difesa che si intendano realizzare e vanno sottoposti al parere del Servizio Regionale di prevenzione dal rischio idrogeologico e sismico.

  5. Sui territori inclusi nel Parco dei Comuni di Usseaux, Fenestrelle, Roure, Coazze, Villarfocchiardo e Bussoleno, inseriti nell’elenco dei Comuni considerati in zona sismica di II classe, debbono essere rispettate le “Norme tecniche relative alle costruzioni in zona sismica” di cui alla legge 2 febbraio 1974, n. 64, ed ai DPR del 16 giugno 1984 e del 24 gennaio 1986. Eventuali indicazioni e prescrizioni di maggior dettaglio previste dai P.R.G. comunali sono fatte salve dal presente Piano.

  6. Eventuali nuovi interventi sulle aree definite di frana quiescente sull’allegato cartografico n.2 vanno sottoposte al parere del Servizio Regionale di prevenzione dal rischio geologico e sismico.

  7. I dati relativi alle dinamiche dei versanti, al rischio valanghivo e alle fasce esondabili dei rii a cui fare riferimento per i necessari pareri vengono costantemente aggiornati dalla Banca Dati Geologica.



Articolo 21 – Cartelli pubblicitari, insegne, lapidi
  1. Su tutto il territorio del Parco è vietata l’apposizione di qualsiasi elemento e/o struttura di tipo pubblicitario, fatte salve le insegne indicanti attività economiche e di fruizione che si svolgono nell’area dal Parco per le quali vanno individuate le caratteristiche tecniche tramite uno studio da predisporsi a cura dell’Ente Parco.

  2. 2. Lapidi ed altri manufatti similari, ove se ne rilevi la necessità, saranno in pietra, ferro, legno e possono essere posati esclusivamente nell’ambito delle cappelle individuate sulla Tavola 3, fatte salve le autorizzazioni di cui alla legge 1089/39.



Articolo 22 – Effetti del Piano dell’area
  1. Il presente Piano, a norma dell’articolo 12 della legge regionale 30 maggio 1980, n. 66, costituisce a tutti gli effetti stralcio del Piano Territoriale. Le norme urbanistiche contenute nella presente Normativa sono efficaci e vincolanti dalla data di entrata in vigore della deliberazione del Consiglio Regionale che approva il Piano stesso e si sostituiscono ad eventuali previsioni difformi degli strumenti urbanistici vigenti: il Piano sarà oggetto di periodiche verifiche ed aggiornamenti.

  2. Il Piano esplica i suoi effetti anche ai sensi della Legge 8 agosto 1985, n. 431, e pertanto costituisce strumento di tutela a norma dell’articolo 2 della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20, e consente di applicare le procedure autorizzative di cui al punto f) dell’articolo 13 della legge medesima.

  3. I Comuni interessati dovranno comunque adeguare, mediante apposite variazioni, i propri strumenti urbanistici entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della deliberazione del Consiglio Regionale che approva il presente Piano.



Articolo 22 – Effetti del Piano dell’area
  1. Le violazioni alle norme di cui all’articolo 1 della presente Normativa comportano le sanzioni di cui all’articolo 10 della legge regionale 30 maggio 1980, n. 66.

  2. Le violazioni alle norme forestali ed agricole contenute nel presente Piano comportano le sanzioni previste dalle vigenti leggi regionali e statali in materia di foreste e di attività agro-pastorali e di tutela ambientale.

  3. Le violazioni alle altre norme contenute nel presente Piano comportano le sanzioni di cui al Titolo VII della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, e successive modificazioni ed integrazioni e della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20.