Normativa
Ente di gestione del Parco Naturale Orsiera Rocciavré
e della Riserva Naturale Speciale dell'Orrido e Stazione di Leccio di Chianocco
e della Riserva Naturale Speciale dell'Orrido di Foresto e Stazione di Juniperus Oxycedrus di Crotte - San Giuliano
Legge istitutiva Parco Orsiera:
L. Regione Piemonte 30 maggio 1980 n° 66 e successive modificazioni
Legge istitutiva Riserva di Chianocco:
L. Regione Piemonte 2 maggio 1980 n° 34
Legge istitutiva Riserva di Foresto:
L. Regione Piemonte 3 aprile 1998 n° 12
Legge regionale 30 maggio 1980, n. 66.
Istituzione del Parco naturale Orsiera-Rocciavre'.
(B.U. 11 giugno 1980, n. 24)
Art. 1.
(Istituzione del Parco naturale)
Ai sensi della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43, e' istituito, con la presente legge, il Parco naturale Orsiera-Rocciavre', Ente di diritto pubblico.
Art. 2.
(Confini)
I confini del Parco naturale Orsiera-Rocciavre', incidente sui Comuni di Bussoleno, Coazze, Fenestrelle, Mattie, Meana, Roure, San Giorio, Usseaux e Villarfocchiardo, sono quelli individuati nell'allegata planimetria in scala 1:25.000, facente parte integrante della presente legge.
Con la redazione del piano dell'area, di cui al successivo articolo 12, saranno individuate aree interne al Parco naturale con differenti classificazioni, ed in particolare sara' individuata al Pian dell'Alpe un'area attrezzata in cui saranno ammesse attrezzature ricettive per l'impiego sociale del tempo libero, nel rispetto del patrimonio naturalistico.
I confini del Parco naturale Orsiera-Rocciavre' sono delimitati da tabelle portanti la scritta "Regione Piemonte - Parco naturale Orsiera-Rocciavre'", da collocarsi in modo che siano visibili da ogni punto di accesso e che da ogni tabella siano visibili le due contigue.
Le tabelle debbono essere sempre mantenute in buono stato di conservazione e di leggibilita'.
Art. 3.
(Finalità)
Nell'ambito ed a completamento dei principi generali indicati nell'articolo 1 della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43, le finalita' dell'istituzione del Parco naturale Orsiera-Rocciavre' sono specificate secondo quanto segue:
1 ) tutelare e conservare le caratteristiche naturali, ambientali e paesaggistiche dell'area, in funzione dell'uso sociale di tali valori;
2) organizzare il territorio per la fruizione a fini ricreativi, didattici, scientifici, culturali;
3) promuovere la qualificazione delle condizioni di vita e di lavoro delle popolazioni locali;
4) promuovere e valorizzare le attivita' agro-silvo-pastorali.
Art. 4.
(Durata della destinazione)
La destinazione a Parco naturale, attribuita con la presente legge al territorio individuato dal precedente articolo 2, ha la durata di anni 99, prorogabile alla scadenza.
Art. 5.
(Consiglio Direttivo)
Le funzioni di direzione e di amministrazione delle attivita' necessarie per il conseguimento delle finalita' di cui al precedente articolo 3 sono esercitate da un Consiglio Direttivo composto da:
a) tre rappresentanti, di cui uno della minoranza, per ciascuno dei Comuni di Bussoleno, Coazze, Fenestrelle, Mattie, Meana, Roure, San Giorio, Usseaux e Villarfiocchardo;
b) tre rappresentanti per ciascuna delle Comunita' Montane Bassa Valle Susa e Val Cenischia, Val Sangone, Valli Chisone e Germanasca, di cui uno della minoranza;
c) tre rappresentanti designati dal Consiglio Regionale sentito il parere dei Comitati Comprensoriali di Torino e di Pinerolo.
Il Consiglio Direttivo adotta, entro 90 giorni dalla sua costituzione, lo Statuto del Parco. Lo Statuto e' approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale.
Lo Statuto deve prevedere:
a) il Consiglio Direttivo;
b) tre Giunte esecutive, per ciascuna delle Valli Chisone, Susa e Sangone, composte dai membri del Consiglio Direttivo rappresentanti dei Comuni vallivi e delle rispettive Comunita' Montane;
c) il Presidente.
Ogni Giunta di cui alla precedente lettera b) nomina, al suo interno, un rappresentante con funzioni di Presidente.
Il funzionamento del Consiglio e della Giunta e' stabilito dallo Statuto che dovra' altresi' prevedere le funzioni di coordinamento da parte del Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte all'anno e le Giunte esecutive almeno quattro volte all'anno.
Il bilancio di cui al successivo articolo 8 stabilisce i finanziamenti per aree, che sono direttamente gestiti dalle singole Giunte esecutive.
Lo Statuto dovra' altresi' prevedere le forme di consultazione e di partecipazione delle popolazioni e degli organismi interessati.
I membri del Consiglio Direttivo ed il Presidente durano in carica fino al termine del mandato dei Consigli che li hanno eletti e possono essere riconfermati.
Alle riunioni del Consiglio Direttivo e delle Giunte esecutive partecipa, con voto consultivo, un funzionario della Regione, nominato con decreto del Presidente della Giunta Regionale.
Il Consiglio Direttivo, nello svolgimento delle proprie funzioni, si avvale di un Comitato tecnico-scientifico di esperti, istituito dal Consiglio Regionale con propria deliberazione. I membri del Comitato tecnico-scientifico possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, alle quali debbono essere invitati.
Per l'espletamento delle funzioni di cui al 1° comma del presente articolo, il Consiglio Direttivo utilizza il personale di cui al successivo articolo 6 o puo' avvalersi degli uffici regionali, comprensoriali, provinciali, nonche' dei Comuni e delle Comunita' Montane interessate.
Art. 6.
(Personale)
L'ordinamento e la pianta organica del personale del Parco sono disciplinati con legge regionale, sentito il Consiglio Direttivo.
Art. 7.
(Direttore)
Il Direttore del Parco naturale dell'Orsiera-Rocciavre' e' nominato dal Presidente del Consiglio Direttivo a seguito di pubblico concorso. Il relativo bando e' predisposto sentito il Comitato tecnico-scientifico.
Il Direttore e' membro del Consiglio tecnico-scientifico e partecipa con voto consultivo alle riunioni del Consiglio Direttivo.
Le funzioni del Direttore ed i suoi rapporti con il Consiglio Direttivo e con il Comitato tecnico-scientifico sono regolati dallo Statuto del Parco.
Il Direttore del Parco naturale dell'Orsiera-Rocciavre' puo' svolgere funzioni di direzione anche di altri parchi o riserve naturali, previa apposita convenzione tra gli Enti gestori.
Art. 8.
(Controllo)
Il Parco naturale Orsiera-Rocciavre' ha un proprio bilancio.
Il bilancio preventivo deve essere presentato dal Consiglio Direttivo, sentito il Comitato tecnico-scientifico, alla Giunta Regionale entro il 31 luglio dell'anno precedente a quello cui si riferisce; il rendiconto consuntivo finanziario, patrimoniale ed economico entro il 31 marzo dell'anno successivo all'anno finanziario cui si riferisce.
I bilanci di cui al comma precedente sono sottoposti all'approvazione, con deliberazione, della Giunta Regionale.
L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo diventano esecutive dopo approvazione, con deliberazione, da parte della Giunta Regionale.
Le deliberazioni di cui al comma precedente debbono essere inviate alla Regione Piemonte entro 5 giorni dalla data nella quale sono state adottate e la Giunta Regionale deve provvedere entro il termine di 15 giorni dal ricevimento degli atti.
Trascorso tale termine le deliberazioni si intendono tacitamente approvate.
Art. 9.
(Vincoli e permessi)
Sull'intero territorio del Parco naturale Orsiera-Rocciavre', oltre al rispetto delle leggi statali e regionali in materia di tutela dell'ambiente, della flora e della fauna, nonche' delle leggi sulla caccia e sulla pesca, e' fatto divieto di:
a) aprire e coltivare cave e torbiere;
b) esercitare l'attivita' venatoria, Sono consentiti gli interventi tecnici di cui alla legge regionale 20 ottobre 1977, n. 50;
c) alterare e modificare le condizioni naturali di vita degli animali;
d) danneggiare e distruggere i vegetali di ogni specie e tipo, fatte salve le normali attivita' agricole e colturali;
e) abbattere o comunque danneggiare gli alberi che abbiano particolare valore ambientale, scientifico o urbanistico;
f) asportare rocce o minerali, se non per scopi scientifici e didattici previa autorizzazione del Consiglio Direttivo;
g) costruire nuove strade ed ampliare le esistenti se non in funzione delle attivita' agro-silvo-pastorali presenti sul territorio o della fruibilita' pubblica del Parco;
h) esercitare attivita' ricreative e sportive con mezzi meccanici fuori strada;
i) effettuare interventi di demolizione di edifici esistenti o di costruzione di nuovi edifici o di strutture, stabili o temporanee, che possano deteriorare le caratteristiche ambientali dei luoghi.
L'uso del suolo e l'edificabilita' consentiti nel territorio
del Parco devono corrispondere ai fini di cui al precedente articolo 3 e sono definiti dagli strumenti urbanistici e dal piano di cui al successivo articolo 11.
Sino all'approvazione del piano di cui al comma precedente debbono essere applicate le seguenti normative:
1) entro i limiti e le norme previste dagli strumenti vigenti, e' consentito rispristinare i fabbricati esistenti, vincolandone l'uso ai fini di cui al precedente articolo 3;
2) la costruzione di nuovi edifici od opere che determinino modificazioni dello stato attuale dei luoghi, fatta salva ogni altra autorizzazione prevista per legge, deve essere autorizzata dal Presidente della Giunta Regionale, sentito il Consiglio Direttivo;
3) il pascolo si esercita nelle forme e nei termini entro i quali e' attualmente praticato.
Fino all'approvazione del piano naturalistico di cui all'articolo 8 della legge regionale 4 settembre 1979, n. 57, e del relativo piano di assestamento, i tagli boschivi sono regolati in base alle norme di cui all'articolo 12 della legge medesima.
Con Regolamento, approvato dal Consiglio Regionale, sentito il parere del Consiglio Direttivo e del Comitato tecnico-scientifico, saranno fissate norme specifiche relative alle modalita' di fruizione del Parco e saranno specificate le sanzioni per i trasgressori.
Art. 10.
(Sanzioni)
Le violazioni al divieto di cui alla lettera a) dell'articolo 9 della presente legge comportano sanzioni amministrative da un minimo di lire 3.000.000 ad un massimo di lire 5.000.000 per ogni 10 mc. di materiale rimosso.
Le violazioni ai divieti di cui alle lettere c), d), e), f) e h) ed alla limitazione di cui al punto 3 del precedente articolo 9 comportano sanzioni amministrative da un minimo di lire 50.000 ad un massimo di lire 1.000.000, in relazione alla gravita' del fatto commesso.
Le violazioni ai divieti di cui alle lettere g) ed i) ed alla limitazione di cui al punto 1 dell'articolo 9 della presente legge comportano sanzioni amministrative da un minimo di lire 5.000.000 ad un massimo di lire 10.000.000.
I tagli boschivi effettuati in difformita' dalla previsione di cui all'articolo 12 della legge regionale 4 settembre 1979, n. 57, comportano sanzioni amministrative da un minimo di lire 1.000.000 ad un massimo di lire 5.000.000, per ogni ettaro o frazione di ettaro di terreno su cui e' stato effettuato il taglio boschivo.
Le violazioni alla limitazione di cui al punto 2 del precedente articolo 9 comportano sanzioni amministrative da un minimo di lire 1.000.000 ad un massimo di lire 10.000.000, in relazione alla gravita' del fatto commesso.
Le violazioni ai divieti richiamati ai commi 1°, 3°, 4° e 5° del presente articolo comportano, oltre alle sanzioni amministrative previste, l'obbligo del ripristino che dovra' essere realizzato in conformita' alle disposizioni che verranno formulate in apposito decreto del Presidente della Giunta Regionale.
Delle violazioni viene redatto, dal personale di vigilanza, un verbale che dovra' essere trasmesso entro 15 giorni al Presidente della Giunta Regionale, il quale con proprio provvedimento da notificare al trasgressore, contesta l'infrazione e determina l'entita' della sanzione.
Contro tale provvedimento l'interessato puo' produrre, entro 30 giorni dalla data della notifica, ricorso alla Giunta Regionale, la quale si pronunziera' entro 90 giorni.
Per le violazioni al divieto di cui alla lettera b) del precedente articolo 9, si applicano le sanzioni previste dalle vigenti leggi dello Stato e della Regione.
Le somme riscosse ai sensi del presente articolo e quelle riscosse ai sensi delle norme contenute nel Regolamento di cui all'ultimo comma dell'articolo 9 della presente legge saranno introitate nel bilancio della Regione.
Art. 11.
(Vigilanza)
La vigilanza del Parco naturale Orsiera-Rocciavre' e' affidata:
a) al personale di sorveglianza del Parco previsto nell'ordinamento e pianta organica di cui al precedente articolo 6 o degli Enti di cui all'ultimo comma del precedente articolo 5;
b) al personale degli Enti indicati all'ultimo comma dell'articolo 3 della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43, e successiva modificazione ed integrazione, previa convenzione con gli Enti di appartenenza;
c) a guardie giurate volontarie, nominate in conformita' dell'articolo 138 del T.U. delle leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, e che abbiano prestato giuramento davanti al Pretore.
Art. 12.
(Piano dell'area)
In attesa dell'approvazione dei piani territoriali di cui all'articolo 4 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, la Giunta Regionale predispone un piano dell'area oggetto della presente legge, costituente a tutti gli effetti stralcio del piano territoriale, formato ed approvato secondo la procedura di cui ai seguenti commi.
La Giunta Regionale, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, predispone e adotta il piano dell'area, che trasmette ai Comuni e alle Comunita' Montane interessate, al Comitato Comprensoriale di Torino e alla Provincia di Torino, e ne da' notizia sul Bollettino Ufficiale della Regione con l'indicazione della sede in cui chiunque puo' prendere visione degli elaborati.
Entro 90 giorni i soggetti di cui al comma precedente fanno pervenire le proprie osservazioni alla Giunta Regionale. Entro lo stesso termine i Comitati Comprensoriali non competenti per il territorio, gli Enti pubblici, le organizzazioni e le associazioni economiche, culturali e sociali, nonche' le Amministrazioni dello Stato e le Aziende a partecipazione pubblica interessate possono far pervenire le proprie osservazioni alla Giunta Regionale.
La Giunta Regionale entro i successivi 90 giorni, esaminate le osservazioni di cui al comma precedente, provvede alla predisposizione degli elaborati definitivi del piano dell'area e, sentito il Comitato Urbanistico Regionale, sottopone gli atti al Consiglio Regionale per l'approvazione.
Le indicazioni contenute nel piano dell'area e le relative norme di attuazione sono efficaci e vincolanti dalla data di entrata in vigore della deliberazione del Consiglio Regionale e si sostituiscono ad eventuali previsioni difformi degli strumenti urbanistici vigenti.
Art. 13.
(Finanziamenti per gli oneri relativi alle opere di tabellazione)
Per gli oneri relativi alle opere di tabellazione di cui al precedente articolo 2 e' autorizzata, per l'anno finanziario 1980, la spesa di lire 3.000.000.
All'onere di cui al precedente comma si provvede mediante una riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, del fondo speciale di cui al capitolo 12500 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1980, e mediante l'istituzione, nello stato di previsione medesimo, di apposito capitolo, con la denominazione "Spese relative alle opere di tabellazione del Parco naturale Orsiera-Rocciavre'" e con lo stanziamento di competenza e di cassa di lire 3.000.000.
Il Presidente della Giunta Regionale e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 14.
(Finanziamenti per la gestione)
Agli oneri per la gestione del Parco naturale Orsiera-Rocciavre'. di cui all'articolo 5 della presente legge, valutati in lire 30.000.000 per l'anno finanziario 1980, si provvede mediante una riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, del fondo speciale di cui al capitolo 12500 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1980 e mediante l'istituzione, nello stato di previsione medesimo, di apposito capitolo, con la denominazione "Assegnazione regionale per le spese di gestione del Parco naturale Orsiera-Rocciavre'" e con lo stanziamento di competenza e di cassa di lire 30.000.000.
Il Presidente della Giunta Regionale e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 15.
(Disposizioni finanziarie relative alla redazione del piano dell'area del piano naturalistico e del piano di assestamento forestale)
Per la redazione del piano dell'area, di cui all'articolo 12 della presente legge, del piano naturalistico e del piano di assestamento forestale, di cui al 4° comma del precedente articolo 9, e' autorizzata, per l'anno finanziario 1980, la spesa di lire 35.000.000.
All'onere di cui al precedente comma si provvede mediante una riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, del fondo speciale di cui al capitolo 12500 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1980 e mediante l'istituzione, nello stato di previsione medesimo, di apposito capitolo, con la denominazione "Spese per la predisposizione del piano dell'area, del piano naturalistico e del piano di assestamento forestale del Parco naturale Orsiera-Rocciavre'" e con lo stanziamento di competenza e di cassa di lire 35.000.000.
Il Presidente della Giunta Regionale e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 16.
(Entrate)
I proventi derivanti dalle sanzioni di cui al precedente articolo 10 saranno iscritti al capitolo 2230 dello stato di previsione delle entrate del bilancio per l 'anno finanziario 1980 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci successivi.
Art. 17.
(Norma transitoria)
I membri del Consiglio Direttivo di cui al precedente articolo 5, vengono nominati dai Consigli Comunali, dai Consigli delle Comunita' Montane e dal Consiglio Regionale entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Legge regionale 2 maggio 1980, n. 34.
Istituzione della Riserva naturale speciale dell'Orrido e stazione di leccio di Chianocco.
(B.U. 7 maggio 1980, n. 19)
Art. 1.
(Istituzione della Riserva naturale)
Ai sensi della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43, e' istituita, con la presente legge, la Riserva naturale speciale dell'Orrido e stazione di leccio di Chianocco.
Art. 2.
(Confini)
I confini della Riserva naturale speciale dell'Orrido e stazione di leccio di Chianocco, incidente sul Comune di Chianocco, sono individuati nell'allegata planimetria, in scala 1:25.000, facente parte integrante della presente legge.
I confini della Riserva sono delimitati da tabelle da collocarsi, in modo visibile, sui punti di intersezione del perimetro con le strade di accesso, e recanti la scritta "Regione Piemonte Riserva naturale speciale dell'Orrido e stazione di leccio di Chianocco".
Le tabelle debbono essere mantenute in buono stato di conservazione e di leggibilita'.
Art. 3.
(Finalità)
Nell'ambito ed a completamento dei principi generali indicati nell'articolo 1 della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43, le finalita' dell'istituzione della Riserva naturale speciale dell'Orrido e stazione di leccio di Chianocco sono specificate secondo quanto segue:
1) tutelare le caratteristiche naturali, ambientali e paesaggistiche dell'Orrido e stazione di leccio di Chianocco, con particolare riguardo alle stazioni di leccio in essa esistenti;
2) promuovere la valorizzazione delle attivita' forestali della zona, garantendo la continuita' delle cure colturali al bosco;
3) favorire la fruizione a fini scientifici e culturali, sociali e didattici.
Art. 4.
(Durata della destinazione)
La destinazione a Riserva naturale speciale, attribuita con la presente legge al territorio individuato dal precedente articolo 2 ha la durata di anni 99, prorogabile alla scadenza.
Art. 5.
(Gestione)
I Piani di intervento per il conseguimento delle finalita' di cui al precedente articolo 3 sono predisposti dalla Giunta Regionale d'intesa con il Comune di Chianocco.
Le attivita' di attuazione dei Piani e di vigilanza sono esercitate dal Comune di Chianocco, che puo avvalersi, nell'ambito degli stanziamenti annuali di cui alla presente legge, e sentita la Giunta Regionale, di proprio personale o degli uffici regionali, comprensoriali o provinciali, ovvero del personale di cui al successivo articolo 6.
Art. 6.
(Personale)
L'ordinamento e la pianta organica del personale della Riserva naturale speciale sono disciplinati con legge regionale sentito il Comune di Chianocco.
Art. 7.
(Controllo)
Il Comune di Chianocco redige annualmente un bilancio preventivo ed uno consuntivo, relativi alla gestione della Riserva naturale dell'Orrido e stazione di leccio di Chianocco, da sottoporre all'approvazione della Giunta Regionale. Il bilancio preventivo deve essere presentato alla Giunta Regionale entro il 31 luglio dell'anno precedente a quello cui si riferisce; il rendiconto consuntivo finanziario patrimoniale ed economico entro il 31 marzo dell'anno successivo all'anno finanziario cui si riferisce.
I bilanci di cui al comma precedente sono allegati al bilancio comunale per essere sottoposti all'esame ed approvazione dei competenti organi di controllo.
L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.
Le deliberazioni del Consiglio Comunale di Chianocco, relative alla gestione della Riserva naturale speciale, quando comportino variazioni ai bilanci di cui al primo comma del presente articolo, devono essere adottate previo parere vincolante della Giunta Regionale.
Art. 8.
(Norme vincolistiche)
Sull'intero territorio della Riserva naturale speciale dell'Orrido e stazione di leccio di Chianocco, oltre al rispetto delle leggi statali e regionali in materia di tutela dell'ambiente della flora e della fauna, nonche' delle leggi sulla caccia e sulla pesca e' fatto divieto di:
a) aprire e coltivare cave di qualsiasi natura;
b) esercitare l'attivita venatoria;
c) alterare e modificare le condizioni naturali di vita degli animali;
d) danneggiare e distruggere i vegetali di ogni specie e tipo con particolare riferimento alle piante di leccio, fatte salve le normali attivita' colturali;
e) costruire nuove strade e ampliare le esistenti se non in funzione delle attivita' agricole e forestali;
f) esercitare attivita' ricreative e sportive con mezzi meccanici fuoristrada.
La costruzione di opere di qualsiasi genere che determinino modificazioni dello stato attuale dei luoghi, fatta salva ogni altra autorizzazione prevista per legge, deve essere autorizzata dal Presidente della Giunta Regionale.
Le norme relative al mantenimento dell'ambiente naturale e alla manutenzione e utilizzazione delle aree boschive sono previste in apposito piano naturalistico, ai sensi della legge regionale 4 settembre 1979, n. 57.
Fino all'approvazione del piano di cui al precedente comma, i tagli boschivi sono regolati in base alle norme di cui all'articolo 12 della legge succitata.
Art. 9.
(Sanzioni)
Le violazioni al divieto di cui alla lettera a), 1° comma, dell'articolo 8 della presente legge, comportano la sanzione amministrativa da un minimo di lire 3.000.000 ad un massimo di lire 5.000.000 per ogni 10 mc. di materiale rimosso.
Le violazioni ai divieti di cui alle lettere c), d) e f), 1° comma, del precedente articolo 8 comportano la sanzione amministrativa da un minimo di lire 50.000 ad un massimo di lire 1.000.000, in relazione alla gravita' del fatto commesso.
Le violazioni al divieto di cui alla lettera e), 1° comma, ed alla limitazione di cui al 2° comma del precedente articolo 8 comportano la sanzione amministrativa da un minimo di lire 5.000.000 ad un massimo di lire 10.000.000.
I tagli boschivi effettuati in difformita' dalla previsione di cui all'articolo 12 della legge regionale 4 settembre 1979, n. 57, comportano la sanzione amministrativa da un minimo di lire 1.000.000 ad un massimo di lire 5.000.000 per ogni ettaro o frazione di ettaro di terreno su cui e' stato effettuato il taglio boschivo.
Le violazioni ai divieti richiamati ai commi precedenti comportano, oltre alle sanzioni amministrative previste, l'obbligo del ripristino, da realizzarsi in conformita' alle disposizioni formulate in apposito decreto del Presidente della Giunta Regionale.
Delle violazioni viene redatto, dal personale di vigilanza, un verbale che dovra' essere trasmesso entro 15 giorni al Presidente della Giunta Regionale, il quale, con proprio provvedimento da notificare al trasgressore, contesta l'infrazione e determina l'entita' della sanzione.
Contro tale provvedimento l'interessato puo' produrre, entro 30 giorni dalla data della notifica, ricorso alla Giunta Regionale, la quale si pronunziera' entro 90 giorni.
Per le violazioni al divieto di cui alla lettera b) del precedente articolo 8 si applicano le sanzioni previste dalle vigenti leggi dello Stato e della Regione.
Le somme riscosse ai sensi del presente articolo e quelle riscosse ai sensi delle norme contenute nel piano naturalistico di cui all'articolo 8 della presente legge saranno introitate nel bilancio della Regione.
Art. 10.
(Vigilanza)
La vigilanza della Riserva naturale speciale dell'Orrido e stazione di leccio di Chianocco e' affidata:
a) al personale di sorveglianza previsto nell'ordinamento e pianta organica di cui al precedente articolo 6 o degli Enti di cui all'ultimo comma del precedente articolo 5;
b) al personale degli Enti indicati all'ultimo comma del l'articolo 3 della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43, e successiva modificazione ed integrazione, previa convenzione con gli Enti di appartenenza;
c) a guardie giurate volontarie, nominate in conformita' all'articolo 138 del T.U. delle leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, e che abbiano prestato giuramento davanti al Pretore.
Art. 11.
(Finanziamenti per gli oneri relativi alle opere di tabellazione)
Per gli oneri relativi alle opere di tabellazione di cui al precedente articolo 2 e' autorizzata, per l'anno finanziario 1980, la spesa di lire 1.000.000.
All'onere di cui al precedente comma si provvede mediante una riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, del fondo speciale di cui al capitolo 12500 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1980, mediante l'istituzione, nello stato di previsione medesimo, di apposito capitolo, con la denominazione "Spese relative alle opere di tabellazione della Riserva naturale speciale dell'Orrido e stazione di leccio di Chianocco" e con lo stanziamento di competenza e di cassa di lire l.000.000
Il Presidente della Giunta Regionale e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 12.
(Finanziamenti per la gestione)
Agli oneri per la gestione della Riserva naturale speciale dell'Orrido e stazione di leccio di Chianocco, di cui all'articolo 5 della presente legge, valutati in lire 10.000.000 per l'anno finanziario 1980, si provvede mediante una riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, del fondo speciale di cui al capitolo 12500 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1980 e mediante l'istituzione, nello stato di previsione medesimo, di apposito capitolo, con la denominazione "Assegnazione regionale per le spese di gestione della Riserva naturale speciale dell'Orrido e stazione di leccio di Chianocco" e con lo stanziamento di competenza e di cassa di lire 10.000.000.
Il Presidente della Giunta Regionale e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 13.
(Disposizioni finanziarie relative alla redazione del piano naturalistico)
Per la redazione del piano naturalistico, di cui all'ultimo comma dell'articolo 8 della presente legge, e' autorizzata, per l'anno finanziario 1980, la spesa di lire 4.000.000.
All'onere di cui al precedente comma si provvede mediante una riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, del fondo speciale di cui al capitolo 12500 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1980, e mediante l'istituzione, nello stato di previsione medesimo, di apposito capitolo, con la denominazione "Spese per la predisposizione del piano naturalistico della Riserva naturale speciale dell'Orrido e stazione di leccio di Chianocco" e con lo stanziamento di competenza e di cassa di lire 4.000.000.
Il Presidente della Giunta Regionale e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 14.
(Entrate)
I proventi derivanti dalle sanzioni di cui al precedente articolo 9 saranno iscritti al capitolo 2230 dello stato di previsione delle entrate del bilancio per l'anno finanziario 1980 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci successivi.
Legge regionale 3 aprile 1998, n. 12.
Istituzione della Riserva naturale speciale dell'Orrido di Foresto e Stazione di Juniperus oxycedrus di Crotte-San Giuliano.
(B.U. 8 aprile 1998, n. 14)
Art. 1.
(Istituzione)
1. Con la presente legge e' istituita, ai sensi delle leggi regionali 22 marzo 1990, n. 12, (Nuove norme in materia di aree protette - Parchi naturali, Riserve naturali, Aree attrezzate, Zone di preparco, Zone di salvaguardia) e 21 luglio 1992, n. 36, (Adeguamento delle norme regionali in materia di aree protette alla legge 8 giugno 1990, n. 142 ed alla legge 6 dicembre 1981, n. 394) la Riserva naturale speciale dell'Orrido di Foresto e Stazione di Juniperus oxycedrus di Crotte-San Giuliano.
Art. 2.
(Confini)
1. I confini della Riserva naturale speciale dell'Orrido di Foresto e Stazione di Juniperus oxycedrus di Crotte-San Giuliano, incidenti sui Comuni di Susa e Bussoleno, sono individuati nella planimetria in scala 1:25000 facente parte integrante della presente legge.
2. I confini della Riserva sono delimitati da tabelle portanti la scritta "Regione Piemonte - Riserva naturale speciale dell'Orrido di Foresto e Stazione di Juniperus oxycedrus di Crotte-San Giuliano", da collocarsi in modo che siano visibili da ogni punto di accesso e che da ogni tabella siano visibili le due contigue. Le tabelle devono essere mantenute in buono stato di conservazione e di leggibilita'.
Art. 3.
(Finalita')
1. Le finalita' dell'istituzione della Riserva naturale speciale dell'Orrido di Foresto e Stazione di Juniperus oxycedrus di Crotte-San Giuliano, individuate nell'ambito ed a completamento dei principi generali indicati nell'articolo 1 della l.r. 12/1990, sono cosi' specificate:
a) tutelare, conservare e valorizzare le caratteristiche naturali, ambientali e paesaggistiche dell'area, con particolare attenzione alle stazioni di Juniperus oxycedrus (ginepro coccolone) in esso esistenti;
b) riqualificare il patrimonio forestale a fini paesaggistici ed ambientali;
c) promuovere la conservazione e la valorizzazione degli elementi di interesse storico, architettonico e testimoniale;
d) organizzare il territorio a fini scientifici, ricreativi, culturali, sociali e didattici compatibilmente con le finalita' di cui alle lettere a), b) e c).
Art. 4.
(Gestione)
1. Le funzioni di direzione e di amministrazione delle attivita' necessarie per il conseguimento delle finalita' di cui all'articolo 3 sono affidate all'Ente di gestione del Parco naturale Orsiera-Rocciavre' e della Riserva naturale speciale dell'Orrido e Stazione di leccio di Chianocco che assume la denominazione "Ente di gestione del Parco naturale Orsiera-Rocciavre', della Riserva naturale speciale dell'Orrido e Stazione di leccio di Chianocco e della Riserva naturale speciale dell'Orrido di Foresto e Stazione di Juniperus oxycedrus di Crotte-San Giuliano".
Art. 5.
(Modifica della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12)
1. Il comma 14, dell'articolo 9 della l.r. 22 marzo 1990, n. 12 Ë sostituito dal seguente:
"14. Il Consiglio direttivo dell'Ente di gestione del Parco naturale Orsiera-Rocciavre', della Riserva naturale speciale dell'Orrido e Stazione di leccio di Chianocco e della Riserva naturale speciale dell'Orrido di Foresto e Stazione di Juniperus oxycedrus di Crotte-San Giuliano Ë cosi' composto:
a) cinque membri nominati dalla Comunit del Parco, costituita ai sensi dell'articolo 14 ter;
b) due membri nominati d'intesa tra i sindaci dei Comuni di Susa, Chianocco e Bussoleno;
c) tre rappresentanti della Provincia di Torino;
d) due membri nominati dalla Provincia di Torino, di cui uno designato dalle organizzazioni professionali ed agricole ed uno designato dalle associazioni ambientaliste;
e) tre membri nominati dal Consiglio regionale, di cui uno espresso dalla minoranza.".
Art. 6.
(Personale)
1. Per l'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 4, comma 1, l'Ente, a cui e' affidata la gestione della Riserva naturale speciale, si avvale di proprio personale individuato in pianta organica determinata ai sensi dell'articolo 49, della legge regionale 8 agosto 1997, n. 51, (Norme sull'organizzazione degli uffici e sull'ordinamento del personale regionale).
Art. 7.
(Vincoli e permessi)
1. Sull'intero territorio della Riserva naturale speciale dell'Orrido di Foresto e Stazione di Juniperus oxycedrus di Crotte-San Giuliano, oltre al rispetto delle leggi statali e regionali in materia di tutela dell'ambiente, della flora e della fauna, nonche' delle leggi sulla caccia e sulla pesca, e' fatto divieto di:
a) aprire e coltivare cave di qualsiasi natura;
b) aprire nuove discariche;
c) esercitare l'attivita' venatoria; sono comunque consentiti gli interventi previsti dalla legge regionale 8 giugno 1989, n. 36 (Interventi finalizzati a raggiungere e conservare l'equilibrio faunistico ed ambientale nelle aree istituite a Parchi naturali, Riserve naturali e Aree attrezzate);
d) alterare e modificare le condizioni naturali di vita degli animali;
e) danneggiare o distruggere i vegetali di ogni specie e tipo, fatte salve le normali attivita' forestali;
f) abbattere o comunque danneggiare gli alberi che abbiano un particolare valore ambientale o scientifico, definiti ed individuati dal Piano di cui all'articolo 10 e gli esemplari di Juniperus oxycedrus;
g) costruire nuove strade ed ampliare le esistenti se non in funzione delle finalita' scientifiche della Riserva;
h) esercitare attivita' ricreative e sportive con mezzi meccanici fuoristrada;
i) effettuare interventi di demolizione di edifici esistenti o di costruzione di nuovi edifici o di strutture, stabili o temporanee, che possano alterare le caratteristiche ambientali e paesistiche del luogo.
2. Sull'intero territorio della Riserva naturale speciale e' consentito:
a) effettuare gli interventi tecnici, finalizzati a raggiungere e conservare l'equilibrio faunistico ed ambientale, previsti dalla l.r. 36/1989 e richiamati al comma 1, lettera c) del presente articolo;
b) effettuare i tagli boschivi nei limiti consentiti con le procedure previste dalla legge regionale 4 settembre 1979, n. 57, (Norme relative alla gestione del patrimonio forestale).
3. Fino all'approvazione del Piano di cui all'articolo 10, ogni intervento di modificazione dello stato attuale dei luoghi, fatta eccezione per gli interventi di cui all'articolo 13, terzo comma , lettere a), b) e c), della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, come da ultimo modificato dall'articolo 16 della legge regionale 6 dicembre 1984, n. 61, e' sottoposto a preventiva autorizzazione del Presidente della Giunta regionale.
4. Le norme relative al mantenimento dell'ambiente naturale sono previste dal Piano di cui all'articolo 10.
Art. 8.
(Sanzioni)
1. Le violazioni al divieto di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a) e b) comportano la sanzione amministrativa da un minimo di lire 3 milioni ad un massimo di lire 5 milioni per ogni dieci metri cubi di materiale rimosso.
2. Per le violazioni al divieto di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), si applicano le sanzioni previste dalle leggi in materia di caccia.
3. Le violazioni ai divieti di cui all'articolo 7, comma 1, lettere d), e ), ed h), comportano la sanzione amministrativa da un minimo di lire 25 mila ad un massimo di lire 250 mila.
4. Le violazioni al divieto di cui all'articolo 7, comma 1, lettera f), comportano la sanzione amministrativa da un minimo di lire 25 mila ad un massimo di lire 250 mila, nel caso di danneggiamento e da un minimo di lire 250 mila a un massimo di lire 2 milioni 500 mila, nel caso di abbattimento.
5. Le violazioni ai divieti di cui all'articolo 7, comma 1, lettere g) ed i) ed alle limitazioni di cui all'articolo 7, comma 3, comportano le sanzioni amministrative previste dalle leggi vigenti in materia urbanistica.
6. I tagli boschivi effettuati in difformita' dalla previsione di cui all'articolo 12 della l.r. 57/1979, comportano le sanzioni amministrative previste dalle Prescrizioni di massima e di Polizia forestale.
7. Le violazioni ai divieti richiamati ai commi 1, 4, 5 e 6 del presente articolo comportano, oltre alle sanzioni amministrative previste, l'obbligo di ripristino che dovra' essere realizzato in conformita' alle disposizioni formulate in apposito decreto del Presidente della Giunta regionale.
8. Ai sensi della legge regionale 2 marzo 1984, n. 15 (Procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative inerenti alle violazioni in materia di Parchi naturali, Riserve naturali e Aree attrezzate) , per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge si applicano le norme ed i principi di cui al Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.
9. Le somme riscosse ai sensi del presente articolo e quelle riscosse ai sensi delle norme contenute nel Piano di cui all'articolo 10 sono introitate nel bilancio della Regione.
Art. 9.
(Sorveglianza)
1. La sorveglianza della Riserva naturale speciale dell'Orrido di Foresto e Stazione di Juniperus oxycedrus di Crotte-San Giuliano e' affidata:
a) al personale di vigilanza previsto nella pianta organica dell'Ente a cui e' affidata la gestione della Riserva;
b) agli agenti di Polizia locale, urbana e rurale, alle guardie di caccia e pesca, al Corpo forestale dello Stato;
c) alle guardie ecologiche volontarie di cui all'articolo 37 della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32 (Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale), previa apposita convenzione stipulata con l'Ente di gestione.
Art. 10.
(Piano naturalistico)
1. La Riserva naturale speciale dell'Orrido di Foresto e Stazione di Juniperus oxycedrus di Crotte-San Giuliano e' oggetto di apposito Piano naturalistico redatto ed approvato secondo le procedure richiamate dall'articolo 25 della l.r. 12/1990.
2. Il Piano naturalistico deve contenere, oltre a quanto espressamente stabilito dall'articolo 7 della l.r. 57/1979, anche norme ed indirizzi relativi all'edificabilita' ed all'uso del suolo; tali norme ed indirizzi sono prevalenti nei confronti di eventuali norme difformi degli strumenti urbanistici comunali.
Art. 11.
(Disposizioni finanziarie)
1. Per l'anno 1998 alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte con gli stanziamenti iscritti nei capitoli del bilancio della Regione relativi al finanziamento degli enti di gestione dei parchi naturali della Regione Piemonte.
2. I capitoli 15190 e 15315 del bilancio della Regione 15190 e 15315 vengono aumentati per l'anno 1998, in termini di competenza e di cassa, rispettivamente di lire 50 milioni e di lire 100 milioni. Alla copertura finanziaria si provvede mediante riduzione di pari importo dal capitolo 15960.
3. Per gli anni successivi gli stanziamenti dei capitoli di cui al comma 2 sono stabiliti dai relativi bilanci.
Art. 12.
(Entrate)
1. I proventi delle sanzioni di cui all'articolo 8 sono iscritti al capitolo 2230 del bilancio di previsione delle entrate per l'anno finanziario 1998 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci successivi.
Art. 13.
(Norme finali)
1. Nelle leggi regionali in cui ricorre la dizione "Ente di gestione del Parco naturale Orsiera-Rocciavre' e Riserva naturale speciale dell'Orrido e Stazione di leccio di Chianocco" la stessa è da intendersi sostituita con la dizione "Ente di gestione del Parco naturale Orsiera-Rocciavre', della Riserva naturale speciale dell'Orrido e Stazione di leccio di Chianocco e della Riserva naturale speciale dell'Orrido di Foresto e Stazione di Juniperus oxycedrus di Crotte-San Giuliano".
Art. 14.
(Norma transitoria)
1. Fino all'insediamento del Consiglio direttivo di cui all'articolo 5, le funzioni di direzione e amministrazione della Riserva naturale speciale dell'Orrido di Foresto e Stazione di Juniperus oxycedrus di Crotte-San Giuliano sono esercitate dagli organi dell'Ente di gestione del Parco naturale Orsiera-Rocciavre' e Riserva naturale speciale dell'Orrido e Stazione di leccio di Chianocco.
Art. 15.
(Abrogazione di norme)
1. La lettera f), del comma 4, dell'articolo 6 della l.r. n. 36/1992 è abrogata.